Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18 del 23 maggio 2013
“Accordo 22 febbraio 2012 – Accordo ai sensi dell´art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l´individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione all´art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Chiarimenti”
La verifica supplementare ventennale è obbligatoria per tutte le macchine di sollevamento trasferibili che hanno superato i 20 anni di vita ed è finalizzata al calcolo del ciclo di vita residuo oltre a verificare l’integrità strutturale attraverso il controllo puntuale della continuità delle saldature di connessione.
L’indagine supplementare ventennale conosciuta anche come verifica strutturale è resa obbligatoria dal D. M. 11/04/2011 che impone per tutte le attrezzature di lavoro trasferibili, adibite al sollevamento cose, quali gru edili, autogru, gru su autocarro etc., e persone, quali ponti mobili sviluppabili, piattaforme elevabili su colonne, montacarichi da cantiere etc, una verifica supplementare di approfondimento dello stato di conservazione. L’obbligo è sancito per tutte le macchine in esercizio da oltre 20 anni, limite temporale per il quale si rende necessaria la definizione del ciclo di vita residuo ovvero il tempo ulteriore che l’attrezzatura può rimanere in esercizio ed essere utilizzata in sicurezza. Questa indagine, condotta da un tecnico esperto abilitato ai sensi della norma UNI ISO 9712 o UNI ISO 9927, è propedeutica alla verifica periodica, la quale non può essere effettuata senza aver eseguito preliminarmente tale indagine.