• 21 Novembre 2024 7:40

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Formazione - Addestamento - Consulenza - servizi

Adeguamento Macchine Ante 1996

Mar 9, 2024
Ciclo di Vita Macchina

L’impianto legislativo delineato dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del lavoratore, disciplina le responsabilità a carico dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro e stabilisce i requisiti di sicurezza che le stesse devono soddisfare, in funzione dell’anno di immissione sul mercato e del quadro legislativo specifico inerente al tipo di attrezzatura (marcate CE e non marcate).

Il processo di modifica, adeguamento e miglioramento interessa fasi comuni alle diverse tipologie di attrezzature di lavoro, quali: la manutenzione, il controllo dell’efficienza, o la valutazione di requisiti tecnici specifici, connessi a fattori di rischio propri di una determinata categoria di attrezzature di lavoro. D’altro canto il datore di lavoro e/o l’utilizzatore e i consulenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono spesso valutare e capire qual è il livello di sicurezza che una determinata macchina o attrezzatura di lavoro deve garantire e nel caso procedere a un’azione di adeguamento/aggiornamento o miglioramento.

Di seguito si propongono alcune definizioni al fine di chiarire la differenza tra le varie fasi:
miglioramento: intervento inteso a migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in relazione a specifica analisi dei rischi nell’ambiente operativo,
adeguamento/aggiornamento: intervento previsto da specifico provvedimento regolamentare inteso all’aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica [d.lgs. 81/08, art. 71 comma 4 lettera a) punto 3)],
manutenzione ordinaria o straordinaria: intervento di conservazione o riparazione secondo le istruzioni fornite del fabbricante a corredo dell’attrezzatura di lavoro.
Un aspetto importante di cui bisogna tenere conto è la distinzione tra manutenzione straordinaria e modifica.

Mentre, infatti, la manutenzione straordinaria, pur prevedendo interventi importanti sul prodotto, non ne modifica destinazione d’uso, parametri di funzionamento e prestazioni, la modifica interviene introducendo delle condizioni di rischio originariamente non previste, perché vengono alterate le prestazioni del prodotto (ad es. aumentando la potenza di un motore, modificando la logica di funzionamento, ecc.).

Nel caso di manutenzione straordinaria è sufficiente riportare l’intervento sul registro di controllo, assicurandosi che le condizioni funzionali siano ripristinate come originariamente previste dal fabbricante.

Nel caso di modifica si tratta di nuova immissione sul mercato (con conseguente marcatura CE, emissione di una dichiarazione CE di conformità a firma di chi procede con la modifica e nuove istruzioni che contemplano detta modifica funzionale o prestazionale), perché le alterazioni prodotte non garantiscono a priori il permanere del rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Bisogna, tuttavia, evidenziare che nei casi in cui l’azione realizzata sia funzionale a incrementare le condizioni di sicurezza del lavoro in relazione alla specifica analisi dei rischi condotta nell’ambiente operativo non si tratta di una vera e propria modifica quanto di un intervento di miglioramento (sempreché non introduca nuovi rischi nell’uso dell’attrezzatura di lavoro), che in quanto tale non comporta una nuova immissione sul mercato, ma anche in questo caso è sufficiente tenere memoria dell’operazione realizzata ad esempio integrando il documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

ACQUISTO DI MACCHINE USATE

Nel caso di acquisto di macchine usate si rammenta che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio prima del 21 settembre 1996 e privi di marcatura CE deve attestare sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna all’Allegato V del DLgs 81/2008. “REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE”

Il venditore (locatore, noleggiatore, …) di una macchina usata priva (dall’origine) della marcatura CE e non sottoposta a modifiche sostanziali, deve attestare al destinatario (acquirente, locatario, noleggiatore, …) della macchina, e sotto la propria responsabilità, che la medesima, al momento della consegna, è conforme all’Allegato V del DLgs 81/2008, cui si aggiunge quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R.459/96 che fa riferimento alla legislazione previgente rispetto alla data di entrata in vigore del decreto.
Da notare che l’attestazione prevista dall’Art. 11 del DPR 459/96 riferita alla “normativa previgente”, e l’attestazione di cui all’Art. 72 1° comma del DLgs 81/2008 riferita ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V, sono sostanzialmente il medesimo documento, atteso che le disposizioni ed i requisiti dell’allegato V ricomprendono in un unico contesto le norme ed i requisiti di sicurezza desumibili dalla c.d. “normativa previgente”.
Poiché questa attestazione è richiesta nel momento in cui viene effettuato il trasferimento o la cessione.