L’obbligo di esposizione del cartello di cantiere è usualmente stabilito dai regolamenti edilizi. Anche il regolamento edilizio tipo di cui alla Int. Conf. Unificata 20/10/2016, n. 125/CU, prevede infatti tra le norme sull’esecuzione dei lavori che sono contenute nei regolamenti edilizi, anche le disposizioni riguardanti il cartello di cantiere.
Inoltre, ai sensi dell’art. 20, comma 6, D.P.R. 380/2001 (Testo Unico edilizia), gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
Dal combinato disposto di tali norme discende che:
- la presenza del cartello da cantiere è obbligatoria nel caso in cui ciò sia stabilito dai regolamenti edilizi (che, come si è visto, accade usualmente) e comunque in caso di opera soggetta a permesso di costruire;
- la mancata esposizione è oggetto di sanzioni;
- i regolamenti edilizi assumono un ruolo fondamentale per quanto concerne i contenuti e le modalità di affissione del cartello di cantiere.
Il cartello di cantiere non solo deve essere esposto, ma deve essere anche ben visibile.
Gli elementi necessari previsti dalle norme statali sono i seguenti:
- gli estremi del titolo abilitativo e del suo titolare;
- l’indicazione dell’impresa installatrice degli impianti (art. 12, D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37);
- l’indicazione dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 90 del D. Leg.vo 81/2008);
- l’indicazione del progettista degli impianti (art. 12, D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37).
Altri elementi generalmente previsti dai regolamenti comunali da inserire sono: - la data di comunicazione di inizio dei lavori;
- il tipo di intervento da realizzare;
- l’indicazione del committente e del responsabile dei lavori;
- l’indicazione del progettista architettonico, del progettista strutturale e del progettista degli aspetti energetici;
- l’indicazione del direttore di cantiere;
- l’indicazione del direttore dei lavori (se nominato);
- l’indicazione dell’impresa esecutrice ed eventuali subappaltatori;
- l’indicazione delle imprese esecutrici degli impianti;
- l’indirizzo del cantiere;
- la natura dell’opera;
- la data d’inizio e la durata dei lavori in cantiere.
Nel caso in cui si tratti di lavori pubblici, è necessario inoltre specificare:
- importo dei lavori con la divisione tra importi a base d’asta e importi oneri sicurezza;
- ribasso applicato per l’aggiudicazione dell’appalto;
- generalità del RUP;
- impresa appaltatrice;
- eventuali imprese subappaltatrici.
Notifica preliminare
Il cartello di cantiere deve essere corredato dalla notifica preliminare ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 99 del D. Leg.vo 81/2008, il quale prevede che, nei casi ivi specificati, la stessa debba essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
La violazione dell’obbligo di esibizione del cartello di cantiere può costituire reato punibile ai sensi dell’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a), secondo il quale, ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative, si applica l’ammenda fino a 20.658 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal titolo IV del Testo Unico, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.