Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011
L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un apparecchio di sollevamento di tipo mobile, non azionato a mano con portata superiore a 200 kg, provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (uot) Inail competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.; il sopradetto allegato per le attrezzature di sollevamento prescrive periodicità variabili in base alla loro vetustà e al settore di impiego.
In particolari settori, infatti, quali costruzioni, siderurgico, portuale ed estrattivo, la frequenza di verifica aumenta. nello specifico per le attrezzature di sollevamento di tipo mobile si riporta di seguito l’indicazione delle periodicità prescritte:
Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un apparecchio di sollevamento di tipo mobile
La comunicazione di messa in servizio di un apparecchio di sollevamento, in base a quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 1 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) coordinato con il d.lgs. 179/2016, deve essere inoltrata tramite i servizi online disponibili sul portale Inail. Risulta utile che a tale comunicazione il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione. A seguito della comunicazione di messa in servizio del datore di lavoro, l’unità operativa
territoriale Inail provvede ad assegnare una matricola all’attrezzatura e a trasmetterla all’utente.
Richiesta di prima verifica periodica
Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 71, comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. in conformità alla periodicità stabilita dall’allegato VII, deve provvedere a richiedere all’unità operativa territoriale Inail competente la prima
delle verifiche periodiche per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile. Le periodicità indicate nel suddetto allegato, come evidente dal punto 3.1.1 dell’allegato II al d.m. 11 aprile 2011, rappresentano il termine ultimo entro il quale l’attrezzatura di lavoro deve essere necessariamente sottoposta a verifica. In assenza dell’effettuazione della suddetta verifica periodica entro il termine prescritto, l’attrezzatura non potrà essere utilizzata. La richiesta di prima verifica periodica, deve essere inoltrata tramite i servizi online disponibili sul portale Inail. Risulta utile che a tale richiesta il datore di lavoro alleghi copia della dichiarazione CE di conformità dell’attrezzatura di lavoro, onde consentirne una corretta identificazione.