Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (di seguito indicato come DPR 462/01) disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Impianti di messa a terra
Nell’ambito di applicazione sopra evidenziato, sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione.
Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.
Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
Nell’ambito di applicazione sopra evidenziato, tenuto conto dell’art. 80 lettera e) e dell’ art. 84 del D.Lgs. 81/2008, sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 le installazioni e i dispositivi di protezione relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta (in riferimento al rischio R1 : perdita di vite umane).
Impianti di messa a terra installati in luoghi con pericolo di esplosione
Gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione sono oggetto dell’art. 5 del DPR 462/01 e sono di competenza delle ASL o ARPA competenti per territorio.
In caso di denuncia di impianti di messa a terra che sono parte degli impianti sopra specificati, il tecnico INAIL, nel caso di impianto soggetto a campionamento, durante il sopralluogo acquisirà copia dell’omologazione di cui al comma 4 dell’art.5 del DPR 462/01 e procederà alle verifiche di cui al punto 3.1 della presente guida.
In caso di mancata presenza dell’omologazione, il tecnico INAIL verbalizzerà tale situazione e provvederà alla trasmissione delle relative risultanze secondo le modalità previste ai punti 10 e 11 riportati di seguito.